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cSTATUTO DELL' ASSOCIAZIONE Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata Il Cantiere Teatrale. Art. 2 L' Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale;la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nel settore della cultura, delle arti e dello spettacolo nonchè la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale. Art. 3 Sono compiti dell'Associazione: 1. Promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipare ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati; promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi ecc. ; 2. Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività di formazione professionale, attività editoriale letteraria e musicale curandola pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiali audio visivo e libri nel settore d'interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altre personale specializzato estraneo all'Associazione. 3. Favorire l'estensione di attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche, di formazione extra-scolastica della persona, ricreative e turistiche tra Circoli ed altre organizzazioni democratiche 4. Le attività dell'Associazione si svolgeranno in varie località in Italia e all'estero. Art. 4 L'Associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 89 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) . Art. 5 Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale, svolgere le seguenti attività commerciali: 1. prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati; 2. partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati; 3. organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati; 4. sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. SOCI Art. 6 Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale ed alla vita associativa senza limiti temporali. Art. 7 Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età . Nel caso in cui un socio non abbia compiuto la maggiore età , questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali. Art. 8 Per essere ammessi a socio è necessario inoltrare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri adottati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessate ad esse. Art. 9 Doveri dei soci. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonchè ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti della Associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione. Art. 10 I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi: 1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali; 2. quando diventino morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali; 3. quando arrechino danni morali e materiali alla Associazione con un contegno in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione; 4. quando fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro e l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio, il quale ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente. Art. 11 Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile sarà costituito da: 1. quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci; 2. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 3. contributi dell'Unione Europea e organismi internazionali; 4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 5. proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale; 6. liberalità , contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura; 7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale. Art. 12 L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio. Art. 13 La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa. Art. 14 L'Associazione potrà associarsi ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. Art. 15 L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'assemblea sarà convocata, anche fuori dalla sede sociale mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione dell'albo dell'associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' prevista l'assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'assemblea elegge i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei probiviri e approva il bilancio consultivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonchè il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal consiglio direttivo. All'assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri o revisori. Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti da almeno 30 giorni a far data al momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del codice civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del tribunale di competenza. Art. 16 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato. Art. 17 L'associazione èamministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal tesoriere, dal presidente onorario e dagli altri soci fondatori che ne fanno parte in qualità di consiglieri, eletti tra i soci. In caso di mancata nomina del tesoriere, che ha il compito specifico di curare i rapporti con gli istituti di credito, tale funzione sarà affidata al segretario. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purchè in numero dispari. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l’elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali non danno, di norma diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; veglia le domande e delibera le ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dellâ'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione della votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qual volta ve ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti. Art. 18 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il presidente convoca e presiede L'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 19 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 1. dalle quote sociali dei soci; 2. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; 3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 4. da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. Art. 20 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 21 La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti in Assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50 % della compagine sociale. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività . Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità , ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. DISPOSIZIONE FINALE Art. 22 Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, le direttive emanate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.iazioneculturale “Il Cantiere Teatrale” L’Associazione culturale si costituisce nel 2005, per volontà di un gruppo di artisti ed operatori dello spettacolo, con l’obiettivo di realizzare un laboratorio di arti sceniche che contribuisse alla formazione attoriale professionale ed amatoriale per utenti di tutte le età ; organizzare eventi per la diffusione 26 Marzo. |
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IL CANTIERE TEATRALE Via Augusto Armellini 71-73 (zona Marconi-Eur) tel. 06 51606790 - 392 1308680 email cantiereteatrale@hotmail.it |